The essay deals with the possibility that judges and public prosecutors run for general elections in Italy. First, it examines the rules and regulations at legislative level related thereto (art. 8 of the Presidential Decree No. 361/1957). Second, it analyzes public bills aiming at modifying the rules and regulations now in force by restricting judges and public prosecutors’ right to run for election. Finally, the essay explains why, on the one hand, po- litical parties nominate judges and public prosecutors and, on the other, judges and public prosecutors seek to stand as candidates.

Il saggio si occupa dell’elezione dei magistrati al Parlamento, fenomeno da sempre presente nell’Italia repubblicana, l’interesse verso il quale si è ravvivato di recente per un fatto nuovo: la candidatura come «capo» di una «forza politica» di un magistrato che ha avuto una prolungata esposizione mediatica per le sue inchieste sui rapporti tra mafia e politica, la quale ha posto il problema della compatibilità del diritto di elettorato passivo con l’imparzialità della funzione giurisdizionale. Il saggio incomincia con l’esame dell’art. 8 del d.P.R. n. 361/1957, il quale anzitutto stabilisce che i magistrati «non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura». Poi, al comma 2, vieta ai magistrati non eletti di esercitare per «cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione» in cui si sono candidati. Tutto ciò al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati e di tutelare l’imparzialità della funzione giurisdizionale, soprattutto sul piano dell’immagine. Il saggio prosegue parlando delle proposte di legge di cambiamento di tale normativa, che mirano, da un lato, a restringere il diritto di elettorato passivo dei magistrati e, dall’altro lato, prevedono il divieto di ricollocamento nei ruoli della magistratura per i magistrati candidati e non eletti e per i magistrati eletti dopo il mandato parlamentare: una misura che appare, soprattutto nel primo caso, eccessiva e non compatibile con la Costituzione, perché si tradurrebbe nella negazione di un diritto politico fondamentale che — come ha affermato la Corte costituzionale — è «riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità». Il saggio si conclude con alcune considerazioni in merito ai rapporti fra la magistratura e il mondo politico. In particolare, esso evidenzia che la candidatura dei magistrati al Parlamento — che ha raggiunto il livello più elevato negli anni Novanta del secolo scorso — risponde a un preciso interesse dei partiti politici, i quali possono trarre vantaggi in termini di voti dalla loro popolarità, avvalersi della loro competenza giuridica nell’attività legislativa e beneficiare del loro apporto nelle relazioni con i gruppi organizzati della magistratura (le cosiddette «correnti»). I magistrati, a loro volta, sono spesso attratti dalla politica perché la funzione giurisdizionale ha acquisito nel corso del tempo un connotato di politicità sempre più marcato. Tuttavia, i magistrati dovrebbero comprendere che è gravemente inopportuno accettare l’offerta di candidatura da un partito dopo avere condotto indagini su persone appartenenti ad altri partiti, perché ciò rischia di compromettere la credibilità della funzione giurisdizionale.

L'elezione dei magistrati al Parlamento e l'imparzialità della funzione giurisdizionale

FERRI, Giampietro
Writing – Original Draft Preparation
2013-01-01

Abstract

The essay deals with the possibility that judges and public prosecutors run for general elections in Italy. First, it examines the rules and regulations at legislative level related thereto (art. 8 of the Presidential Decree No. 361/1957). Second, it analyzes public bills aiming at modifying the rules and regulations now in force by restricting judges and public prosecutors’ right to run for election. Finally, the essay explains why, on the one hand, po- litical parties nominate judges and public prosecutors and, on the other, judges and public prosecutors seek to stand as candidates.
2013
magistrati, diritto di elettorato passivo, elezioni, Parlamento
Il saggio si occupa dell’elezione dei magistrati al Parlamento, fenomeno da sempre presente nell’Italia repubblicana, l’interesse verso il quale si è ravvivato di recente per un fatto nuovo: la candidatura come «capo» di una «forza politica» di un magistrato che ha avuto una prolungata esposizione mediatica per le sue inchieste sui rapporti tra mafia e politica, la quale ha posto il problema della compatibilità del diritto di elettorato passivo con l’imparzialità della funzione giurisdizionale. Il saggio incomincia con l’esame dell’art. 8 del d.P.R. n. 361/1957, il quale anzitutto stabilisce che i magistrati «non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura». Poi, al comma 2, vieta ai magistrati non eletti di esercitare per «cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione» in cui si sono candidati. Tutto ciò al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati e di tutelare l’imparzialità della funzione giurisdizionale, soprattutto sul piano dell’immagine. Il saggio prosegue parlando delle proposte di legge di cambiamento di tale normativa, che mirano, da un lato, a restringere il diritto di elettorato passivo dei magistrati e, dall’altro lato, prevedono il divieto di ricollocamento nei ruoli della magistratura per i magistrati candidati e non eletti e per i magistrati eletti dopo il mandato parlamentare: una misura che appare, soprattutto nel primo caso, eccessiva e non compatibile con la Costituzione, perché si tradurrebbe nella negazione di un diritto politico fondamentale che — come ha affermato la Corte costituzionale — è «riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità». Il saggio si conclude con alcune considerazioni in merito ai rapporti fra la magistratura e il mondo politico. In particolare, esso evidenzia che la candidatura dei magistrati al Parlamento — che ha raggiunto il livello più elevato negli anni Novanta del secolo scorso — risponde a un preciso interesse dei partiti politici, i quali possono trarre vantaggi in termini di voti dalla loro popolarità, avvalersi della loro competenza giuridica nell’attività legislativa e beneficiare del loro apporto nelle relazioni con i gruppi organizzati della magistratura (le cosiddette «correnti»). I magistrati, a loro volta, sono spesso attratti dalla politica perché la funzione giurisdizionale ha acquisito nel corso del tempo un connotato di politicità sempre più marcato. Tuttavia, i magistrati dovrebbero comprendere che è gravemente inopportuno accettare l’offerta di candidatura da un partito dopo avere condotto indagini su persone appartenenti ad altri partiti, perché ciò rischia di compromettere la credibilità della funzione giurisdizionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/550150
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