Secondo l' A. la "vexata questio" dei rapporti tra regolamentazione delle attività estrattive e disciplina dell' uso del territorio sembra ormai avviata a soluzione, e lo confermano anche la lettura delle sentenze penali annotate, che pur giungendo ambedue alla formula assolutoria, muovono da una diversa ricostruzione della disciplina vigente. A giudizio del notista, se le norme statali in materia paiono scarse e contraddittorie, al contrario interessante si manifesta la prospettiva in cui si muovono le Regioni. Infatti, la legislazione regionale, sia quando ha attribuito ai Comuni la gestione delle attività estrattive, sia quando ha invece previsto l' esistenza di una pianificazione regionale, ha in ogni caso ritenuto di dover comprendere negli strumenti urbanistici le previsioni dell' attività estrattiva; a ben considerare, quindi, proprio in tale prospettiva risulta sfumato il problema della necessità o meno della concessione edilizia per le cave. In effetti se gli strumenti urbanistici si devono adeguare alle indicazioni della pianificazione delle attività estrattive, recependone le indicazioni, la concessione per un' attività che è diventata compatibile con le previsioni urbanistiche non potrebbe essere negata. In tal modo il problema si sposta sul controllo comunale sulle trasformazioni del territorio; l' esistenza e l' incidenza di tale controllo dipendono dai diversi criteri ispiratori della disciplina estrattiva e dal fatto che il potere di localizzazione delle cave sul territorio sia attribuito ai Comuni, oppure alla pianificazione regionale di settore gestita dalla Regione stessa. Conclude l' A. che riguardo alle cave l' uno o l' altro assetto dei rapporti Regioni-enti locali si voglia affermare, è innegabile che la concessione edilizia finisce in ogni caso per perdere un ruolo significativo.

Autorizzazione all' attività di cava e concessione edilizia nella legislazione regionale

SALA, Giovanni Antonio
1982-01-01

Abstract

Secondo l' A. la "vexata questio" dei rapporti tra regolamentazione delle attività estrattive e disciplina dell' uso del territorio sembra ormai avviata a soluzione, e lo confermano anche la lettura delle sentenze penali annotate, che pur giungendo ambedue alla formula assolutoria, muovono da una diversa ricostruzione della disciplina vigente. A giudizio del notista, se le norme statali in materia paiono scarse e contraddittorie, al contrario interessante si manifesta la prospettiva in cui si muovono le Regioni. Infatti, la legislazione regionale, sia quando ha attribuito ai Comuni la gestione delle attività estrattive, sia quando ha invece previsto l' esistenza di una pianificazione regionale, ha in ogni caso ritenuto di dover comprendere negli strumenti urbanistici le previsioni dell' attività estrattiva; a ben considerare, quindi, proprio in tale prospettiva risulta sfumato il problema della necessità o meno della concessione edilizia per le cave. In effetti se gli strumenti urbanistici si devono adeguare alle indicazioni della pianificazione delle attività estrattive, recependone le indicazioni, la concessione per un' attività che è diventata compatibile con le previsioni urbanistiche non potrebbe essere negata. In tal modo il problema si sposta sul controllo comunale sulle trasformazioni del territorio; l' esistenza e l' incidenza di tale controllo dipendono dai diversi criteri ispiratori della disciplina estrattiva e dal fatto che il potere di localizzazione delle cave sul territorio sia attribuito ai Comuni, oppure alla pianificazione regionale di settore gestita dalla Regione stessa. Conclude l' A. che riguardo alle cave l' uno o l' altro assetto dei rapporti Regioni-enti locali si voglia affermare, è innegabile che la concessione edilizia finisce in ogni caso per perdere un ruolo significativo.
1982
Attività di cava - concessione edilizia
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