Con la sentenza 18 gennaio 1989, n. 1, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole rispetto al fine del buon andamento la previsione, del legislatore abruzzese, del passaggio mediante concorso riservato del personale inquadrato nella settima qualifica funzionale, provvisto dei requisiti necessari, all' ottava qualifica. L' A. approfondisce la decisione dei giudici costituzionali avvalendosi di ampi rinvii alla precedente giurisprudenza, e analizzando gli orientamenti della Corte in materia di buona andamento degli uffici della p.a.

Ancora su buon andamento e organizzazione del personale

SALA, Giovanni Antonio
1990-01-01

Abstract

Con la sentenza 18 gennaio 1989, n. 1, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole rispetto al fine del buon andamento la previsione, del legislatore abruzzese, del passaggio mediante concorso riservato del personale inquadrato nella settima qualifica funzionale, provvisto dei requisiti necessari, all' ottava qualifica. L' A. approfondisce la decisione dei giudici costituzionali avvalendosi di ampi rinvii alla precedente giurisprudenza, e analizzando gli orientamenti della Corte in materia di buona andamento degli uffici della p.a.
1990
Buon andamento - dipendenti pubblici
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/430876
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