Nel contributo ci si chiede se, nelle ipotesi in cui il genitore agisce in conflitto d’interessi con il figlio minore concludendo un negozio con un soggetto terzo, affinché il negozio di cui si tratta possa essere annullato sia necessario, così come viene richiesto dall’art. 1394 c.c. per le ipotesi in cui il potere rappresentativo derivi da una procura, che il conflitto sia conosciuto o riconoscibile dal terzo, o se invece la soluzione debba essere quella, opposta, che nega la possibilità di applicare l’art. 1394 c.c. nel contesto del conflitto d’interessi nei rapporti parentali. All'esito dell'indagine, condotta anche sulla base di un confronto con l'ordinamento tedesco, si giunge a sostenere che, ai fini dell’annullamento del negozio concluso dal genitore in conflitto d’interessi con il figlio minore, la prioritaria esigenza di tutela di quest’ultimo dovrebbe tradursi non in una completa rinuncia al requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo richiesta dall’art. 1394 c.c. con riguardo alla rappresentanza volontaria, bensì in un innalzamento del grado dell’attenzione richiesta al terzo e in una conseguente maggiore severità del giudizio relativo alla sussistenza del requisito della riconoscibilità del conflitto.

L'annullabilità del contratto stipulato dal genitore in conflitto d'interessi con il figlio minore e la rilevanza della riconoscibilità del conflitto per il terzo

FACCIOLI, Mirko
2012-01-01

Abstract

Nel contributo ci si chiede se, nelle ipotesi in cui il genitore agisce in conflitto d’interessi con il figlio minore concludendo un negozio con un soggetto terzo, affinché il negozio di cui si tratta possa essere annullato sia necessario, così come viene richiesto dall’art. 1394 c.c. per le ipotesi in cui il potere rappresentativo derivi da una procura, che il conflitto sia conosciuto o riconoscibile dal terzo, o se invece la soluzione debba essere quella, opposta, che nega la possibilità di applicare l’art. 1394 c.c. nel contesto del conflitto d’interessi nei rapporti parentali. All'esito dell'indagine, condotta anche sulla base di un confronto con l'ordinamento tedesco, si giunge a sostenere che, ai fini dell’annullamento del negozio concluso dal genitore in conflitto d’interessi con il figlio minore, la prioritaria esigenza di tutela di quest’ultimo dovrebbe tradursi non in una completa rinuncia al requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo richiesta dall’art. 1394 c.c. con riguardo alla rappresentanza volontaria, bensì in un innalzamento del grado dell’attenzione richiesta al terzo e in una conseguente maggiore severità del giudizio relativo alla sussistenza del requisito della riconoscibilità del conflitto.
2012
9788834825358
Diritto delle persone; minori di età; potestà dei genitori
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/392928
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