In passato regnava un atteggiamento di netta chiusura nei confronti dell’ammissibilità di una tutela risarcitoria per gli illeciti cagionati da un componente della famiglia, in particolare dal coniuge. Successivamente, la riforma del diritto di famiglia e diversi interventi legislativi hanno contribuito a realizzare la c.d. privatizzazione della famiglia e del suo diritto . È in questo modo venuta meno la struttura gerarchica e piramidale della famiglia, riscopertasi formazione sociale, tutelata dall’ordinamento non più in quanto portatrice di presunti interessi superiori, ma solamente in quanto idonea a consentire ai singoli componenti di sviluppare la loro personalità al suo interno . Conseguentemente, si è reso necessario un cambio di prospettiva in base al quale i membri della famiglia devono innanzitutto essere considerati persone e come tali titolari dei diritti inviolabili cui tutela deve essere garantita anche in famiglia, in quanto lo status di familiare non può comportare una riduzione di tutela ma, semmai, un suo aggravamento . Nel quadro così delineato, la famiglia non è più una zona franca in cui vengono mortificati i diritti del singolo, ma è un luogo privilegiato dove poterli esplicare, ragion per cui l’ingresso della responsabilità civile in tale contesto può determinare la definitiva affermazione dell’uguaglianza dei suoi componenti con riguardo al principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. Nello specifico nell'articolo viene affrontata la complessa tematica del pregiudizio derivante dalla rottura in sè dell'unione.

Violazione dei doveri coniugali e responsabilità civile. Il danno da break down coniugale

PARINI, Giorgia Anna
2011-01-01

Abstract

In passato regnava un atteggiamento di netta chiusura nei confronti dell’ammissibilità di una tutela risarcitoria per gli illeciti cagionati da un componente della famiglia, in particolare dal coniuge. Successivamente, la riforma del diritto di famiglia e diversi interventi legislativi hanno contribuito a realizzare la c.d. privatizzazione della famiglia e del suo diritto . È in questo modo venuta meno la struttura gerarchica e piramidale della famiglia, riscopertasi formazione sociale, tutelata dall’ordinamento non più in quanto portatrice di presunti interessi superiori, ma solamente in quanto idonea a consentire ai singoli componenti di sviluppare la loro personalità al suo interno . Conseguentemente, si è reso necessario un cambio di prospettiva in base al quale i membri della famiglia devono innanzitutto essere considerati persone e come tali titolari dei diritti inviolabili cui tutela deve essere garantita anche in famiglia, in quanto lo status di familiare non può comportare una riduzione di tutela ma, semmai, un suo aggravamento . Nel quadro così delineato, la famiglia non è più una zona franca in cui vengono mortificati i diritti del singolo, ma è un luogo privilegiato dove poterli esplicare, ragion per cui l’ingresso della responsabilità civile in tale contesto può determinare la definitiva affermazione dell’uguaglianza dei suoi componenti con riguardo al principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. Nello specifico nell'articolo viene affrontata la complessa tematica del pregiudizio derivante dalla rottura in sè dell'unione.
2011
DANNO DA ROTTURA DELL'UNIONE CONIUGALE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/392918
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