Risulta a tutt'oggi non priva di ambiguità ed incertezze la definizione dei limiti temporali entro i quali è possibile attivare, nell’ambito del procedimento penale, il meccanismo volto all’acquisizione anticipata della prova. Al riguardo, è noto come, sulla scia delle indicazioni contenute nella legge-delega del 1987, nella versione originaria del codice del 1988 l’ambito di operatività dell’istituto dell’incidente probatorio (art.392 c.p.p.), dal punto di vista cronologico, fosse stato circoscritto alla fase pre-processuale. Una procedura analoga, finalizzata al compimento, nei casi di urgenza, di atti a natura probatoria, era stata – eccezionalmente – prevista anche per il periodo degli atti preliminare al dibattimento (art.467 c.p.p.). Aveva, sin dall’inizio, destato più di una perplessità la circostanza che l’assunzione anticipata delle prove non rinviabili fosse garantita dal momento della registrazione della notizia di reato sino alle soglie del dibattimento, con una singolare lacuna, però, per il periodo destinato allo svolgimento dell’udienza preliminare. A porre riparo alla segnalata incongruenza era intervenuta la Corte costituzionale che, sollecitata a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza n.77 del 1994, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina in tema di incidente probatorio nella parte essa non prevedeva che l’istituto potesse essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare. Sul punto, occorre, però, osservare come in opposizione all’idea – alimentata da una prima superficiale lettura dello stesso giudicato costituzionale – di una continuità temporale nell’accesso alla procedura di acquisizione probatoria anticipata, sono emerse, più recentemente, soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di merito, posizioni più restrittive, secondo le quali rimarebbero, lungo l'iter del procedimento, alcune "zone opache", refrattarie alla attivazione del meccanismo di preacquisizione probatoria. In particolare, secondo siffatta impostazione dovrebbe ritenersi esclusa l'esperibilità dell'incidente probatorio una volta scaduti i termini stabiliti dagli artt.405 e 407 c.p.p. per le indagini preliminari (sino a che non sia intervenuta, nell'ambito del procedimento ordinario, richiesta di rinvio a giudizio ovvero, in sede di procedimento "monocratico", sia stato emesso decreto di citazione), nonché nel periodo successivo al decreto che dispone il giudizio ex art.424 c.p.p. fino alla ricezione del fascicolo da parte del giudice dibattimentale ai sensi dell'art.432 c.p.p. Ripercorrendo le tappe della vicenda normativa in oggetto, il lavoro tenta di dare risposta alle segnalate problematiche postesi nella prassi applicativa.

Incidente probatorio oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari? Questione chiusa... anzi, no.

RENON, Paolo
2009-01-01

Abstract

Risulta a tutt'oggi non priva di ambiguità ed incertezze la definizione dei limiti temporali entro i quali è possibile attivare, nell’ambito del procedimento penale, il meccanismo volto all’acquisizione anticipata della prova. Al riguardo, è noto come, sulla scia delle indicazioni contenute nella legge-delega del 1987, nella versione originaria del codice del 1988 l’ambito di operatività dell’istituto dell’incidente probatorio (art.392 c.p.p.), dal punto di vista cronologico, fosse stato circoscritto alla fase pre-processuale. Una procedura analoga, finalizzata al compimento, nei casi di urgenza, di atti a natura probatoria, era stata – eccezionalmente – prevista anche per il periodo degli atti preliminare al dibattimento (art.467 c.p.p.). Aveva, sin dall’inizio, destato più di una perplessità la circostanza che l’assunzione anticipata delle prove non rinviabili fosse garantita dal momento della registrazione della notizia di reato sino alle soglie del dibattimento, con una singolare lacuna, però, per il periodo destinato allo svolgimento dell’udienza preliminare. A porre riparo alla segnalata incongruenza era intervenuta la Corte costituzionale che, sollecitata a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza n.77 del 1994, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina in tema di incidente probatorio nella parte essa non prevedeva che l’istituto potesse essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare. Sul punto, occorre, però, osservare come in opposizione all’idea – alimentata da una prima superficiale lettura dello stesso giudicato costituzionale – di una continuità temporale nell’accesso alla procedura di acquisizione probatoria anticipata, sono emerse, più recentemente, soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di merito, posizioni più restrittive, secondo le quali rimarebbero, lungo l'iter del procedimento, alcune "zone opache", refrattarie alla attivazione del meccanismo di preacquisizione probatoria. In particolare, secondo siffatta impostazione dovrebbe ritenersi esclusa l'esperibilità dell'incidente probatorio una volta scaduti i termini stabiliti dagli artt.405 e 407 c.p.p. per le indagini preliminari (sino a che non sia intervenuta, nell'ambito del procedimento ordinario, richiesta di rinvio a giudizio ovvero, in sede di procedimento "monocratico", sia stato emesso decreto di citazione), nonché nel periodo successivo al decreto che dispone il giudizio ex art.424 c.p.p. fino alla ricezione del fascicolo da parte del giudice dibattimentale ai sensi dell'art.432 c.p.p. Ripercorrendo le tappe della vicenda normativa in oggetto, il lavoro tenta di dare risposta alle segnalate problematiche postesi nella prassi applicativa.
2009
Incidente probatorio; richiesta; limiti temporali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/338743
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