L'articolo svolge una ferma critica alla posizione che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle 4 sentenze dell'11 novembre 2008, hanno assunto in tema di danno esistenziale, e più in generale in tema di danno non patrimoniale. Viene evidenziatain particolare la superficiale analisi delle S.U. in relazione alla evoluzione del diritto comunitario. La consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha infatti, da tempo, riconosciuto il principio che alla lesione del diritto di proprietà possa corrispondere un risarcimento a titolo di danno morale. Invero altre Sezioni della Corte di Cassazione già hanno dimostrato di avere consapevolezza della prossima evoluzione del diritto comunitario. Con la definitiva approvazione del Trattato di Lisbone i diritti sanciti dalla CEDU costituiranno parte integrante della disciplina comunitaria. Il che significa che il diritto di proprietà assurgerà alla qualifica di diritto fondamentale, come tale da tutelare in via di risarcimento non patrimoniale. Ma a tale esito, a ben vedere, già dovrebbe condurre l'inquadramento che la nostra Corte Costituzionale ha accordato ai principi della CEDU, qualificati quali <norme interposte> alla cui stregua operare un vaglio di legittimità costituzionale. In altri termini, allo stato attuale nel nostro ordinamento le norme ed i principi della CEDU devono essere considerati come norme che prevalgono sulle norme ordinarie. Di talché una norma ordinaria in contrasto con il diritto della CEDU è, per ciò stessa, costituzionalmente illegittima. Ne consegue che le norme <interne> che limitano il risarcimento del danno morale - o non patrimoniale che dir si voglia - già oggi devono - dovrebbero - essere qualificate come illegittime. Tali considerazioni non sono state tenute in debito conto dalle S. U., e si ha perciò motivo di ritenere che a breve il loro orientamento dovrà essere oggetto di una revisione nel senso appunto di un'apertura al diritto comunitario e, conseguentemente, al risarcimento del danno morale da lesione del diritto di proprietà.

Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le s.u. questo matrimonio non s'ha da fare.

FILIPPI, SILVANO
2009-01-01

Abstract

L'articolo svolge una ferma critica alla posizione che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle 4 sentenze dell'11 novembre 2008, hanno assunto in tema di danno esistenziale, e più in generale in tema di danno non patrimoniale. Viene evidenziatain particolare la superficiale analisi delle S.U. in relazione alla evoluzione del diritto comunitario. La consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha infatti, da tempo, riconosciuto il principio che alla lesione del diritto di proprietà possa corrispondere un risarcimento a titolo di danno morale. Invero altre Sezioni della Corte di Cassazione già hanno dimostrato di avere consapevolezza della prossima evoluzione del diritto comunitario. Con la definitiva approvazione del Trattato di Lisbone i diritti sanciti dalla CEDU costituiranno parte integrante della disciplina comunitaria. Il che significa che il diritto di proprietà assurgerà alla qualifica di diritto fondamentale, come tale da tutelare in via di risarcimento non patrimoniale. Ma a tale esito, a ben vedere, già dovrebbe condurre l'inquadramento che la nostra Corte Costituzionale ha accordato ai principi della CEDU, qualificati quali alla cui stregua operare un vaglio di legittimità costituzionale. In altri termini, allo stato attuale nel nostro ordinamento le norme ed i principi della CEDU devono essere considerati come norme che prevalgono sulle norme ordinarie. Di talché una norma ordinaria in contrasto con il diritto della CEDU è, per ciò stessa, costituzionalmente illegittima. Ne consegue che le norme che limitano il risarcimento del danno morale - o non patrimoniale che dir si voglia - già oggi devono - dovrebbero - essere qualificate come illegittime. Tali considerazioni non sono state tenute in debito conto dalle S. U., e si ha perciò motivo di ritenere che a breve il loro orientamento dovrà essere oggetto di una revisione nel senso appunto di un'apertura al diritto comunitario e, conseguentemente, al risarcimento del danno morale da lesione del diritto di proprietà.
2009
Responsabilità civile; danno non patrimoniale; lesione al diritto di proprietà.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/327656
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