L'articolo tratta la questione della responsbailità sportiva in generale, per giungere alla determinazione degli ambiti entro cui gli organizzatori di eventi sportivi si trovano a dover rispondere dei danno subiti sia dai competitori che dal pubblico per effetto di situazione connesse all'evento sportivo. Il commento prende in considerazione due sentenze della Corte di Cassazione. La prima relativa alle lesioni patite da un giudice di porta in una gara sciiistica investito da un concorrente andato fuori pista. Caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto che anche i giudici di porta, come in genere gli arbitri, si espongono volontariamente al rischio connaturato alla manifestazione sportiva, e dunque non hanno titolo alcuno a richiedere il risarcimento di danni eventuali nel caso in cui risulti le misure di sicurezza approntate dagli organizzatori risultino conformi alle disposizioni normative e regolamentari. La senconda sentenza tratta di una vicenda giudiziaria particolamente lunga, in esito alal quale l'organizzatore di una gara di go kart è stato condannato a risarcire i danni per la morte di un pilota, uscito dala pista e deceduto per la accertata mancanza delle misure di sicurezza di contenimento dei veicoli. Il commento, previa una disamina diascronica delal giurisprudenza di merito e di legittimità, esamina quindi le fattispecie trattate dalle sentenze in commento.

La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

FILIPPI, SILVANO
2006-01-01

Abstract

L'articolo tratta la questione della responsbailità sportiva in generale, per giungere alla determinazione degli ambiti entro cui gli organizzatori di eventi sportivi si trovano a dover rispondere dei danno subiti sia dai competitori che dal pubblico per effetto di situazione connesse all'evento sportivo. Il commento prende in considerazione due sentenze della Corte di Cassazione. La prima relativa alle lesioni patite da un giudice di porta in una gara sciiistica investito da un concorrente andato fuori pista. Caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto che anche i giudici di porta, come in genere gli arbitri, si espongono volontariamente al rischio connaturato alla manifestazione sportiva, e dunque non hanno titolo alcuno a richiedere il risarcimento di danni eventuali nel caso in cui risulti le misure di sicurezza approntate dagli organizzatori risultino conformi alle disposizioni normative e regolamentari. La senconda sentenza tratta di una vicenda giudiziaria particolamente lunga, in esito alal quale l'organizzatore di una gara di go kart è stato condannato a risarcire i danni per la morte di un pilota, uscito dala pista e deceduto per la accertata mancanza delle misure di sicurezza di contenimento dei veicoli. Il commento, previa una disamina diascronica delal giurisprudenza di merito e di legittimità, esamina quindi le fattispecie trattate dalle sentenze in commento.
2006
La responsabilità civile; responsabilità sportiva; responsabilità organizzatori eventi sportivi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/327050
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