Si esamina l’orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza in commento, secondo cui la nuova disciplina in tema di false comunicazioni sociali, introdotta dal d.lgs. n. 61/2002, si pone in sostanziale continuità con quella previgente, con conseguente applicazione, per i fatti pregressi, del comma 4 dell’art. 2 c.p., pur se si riconosce l’abolitio criminis per le fattispecie concrete in cui non risultino superate le soglie di punibilità ex novo previste, mettendone in evidenza i punti critici, con particolare riguardo all’ipotesi in cui sia già intervenuta sentenza di condanna definitiva e chiamato a decidere sia il giudice dell’esecuzione.

Nota a Cass., sez. V, 15.6.2006 (Dir. pen. soc.)

STRANO, Silvana
2007-01-01

Abstract

Si esamina l’orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza in commento, secondo cui la nuova disciplina in tema di false comunicazioni sociali, introdotta dal d.lgs. n. 61/2002, si pone in sostanziale continuità con quella previgente, con conseguente applicazione, per i fatti pregressi, del comma 4 dell’art. 2 c.p., pur se si riconosce l’abolitio criminis per le fattispecie concrete in cui non risultino superate le soglie di punibilità ex novo previste, mettendone in evidenza i punti critici, con particolare riguardo all’ipotesi in cui sia già intervenuta sentenza di condanna definitiva e chiamato a decidere sia il giudice dell’esecuzione.
2007
false comunicazioni sociali; successione di leggi penali
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