Si mette in rilievo come gli attuali reati contenuti nel nuovo art. 2623 cod. civ. rappresentino una tutela largamente affievolita rispetto a quella prevista dai pregressi art. 174, comma 1, TUIF, art. 2621 cod. civ. Malgrado il più ristretto ambito di tutela penale e la previsioni di sanzioni meno severe, non si può tuttavia sostenere, come invece ritenuto da una parte della dottrina, che si sia pervenuti ad una privatizzazione del bene giuridico tutelato.

Vecchio e nuovo nella disciplina del prospetto informativo

PATRONO, Paolo
2003-01-01

Abstract

Si mette in rilievo come gli attuali reati contenuti nel nuovo art. 2623 cod. civ. rappresentino una tutela largamente affievolita rispetto a quella prevista dai pregressi art. 174, comma 1, TUIF, art. 2621 cod. civ. Malgrado il più ristretto ambito di tutela penale e la previsioni di sanzioni meno severe, non si può tuttavia sostenere, come invece ritenuto da una parte della dottrina, che si sia pervenuti ad una privatizzazione del bene giuridico tutelato.
2003
falso in prospetto informativo; false comunicazioni sociali; reati societari
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