I soci di società di capitali hanno il diritto di recedere nel caso di assenza di termine di durata della società, secondo quanto previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c.. L’esistenza di tale diritto viene talora affermata in dottrina e giurisprudenza anche nell’ipotesi di termine di durata molto lungo, come accade nelle società di persone ai sensi dell’art. 2285 c.c.. Tale impostazione non si reputa, però, condivisibile alla luce della disciplina applicabile alle società di capitali e dei principi ad essa sottostanti. Il contributo analizza l’evoluzione del dibattito in materia e propone una diversa ricostruzione, tenendo in debito conto le recenti sentenze del S.C. in argomento
Termine di durata lungo e recesso ad nutum da società di capitali: il dibattito prosegue
paolo butturini
2021-01-01
Abstract
I soci di società di capitali hanno il diritto di recedere nel caso di assenza di termine di durata della società, secondo quanto previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c.. L’esistenza di tale diritto viene talora affermata in dottrina e giurisprudenza anche nell’ipotesi di termine di durata molto lungo, come accade nelle società di persone ai sensi dell’art. 2285 c.c.. Tale impostazione non si reputa, però, condivisibile alla luce della disciplina applicabile alle società di capitali e dei principi ad essa sottostanti. Il contributo analizza l’evoluzione del dibattito in materia e propone una diversa ricostruzione, tenendo in debito conto le recenti sentenze del S.C. in argomentoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.