La Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione dei controlli effettuati dal datore di lavoro sulle prestazioni lavorative tramite i propri collaboratori e sull’obbligo di comunicazione dei nominativi e delle mansioni di questi ex art. 3, l. n. 300/1970, andando a consolidare l’orientamento già affermato in giurisprudenza secondo cui è lecito l’utilizzo di personale interno per verificare, anche occultamente, eventuali mancanze specifiche dei dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.. Nel caso di specie, la Cassazione si è espressa sulla validità di un licenziamento disciplinare formulato per scarsa diligenza e persistente inosservanza degli obblighi contrattuali a un lavoratore con mansioni di portalettere, il quale sosteneva l’illegittimità del recesso non per infondatezza delle motivazioni addotte, bensì in quanto intimato dal datore di lavoro sulla base di prove raccolte in modo occulto e a distanza dai suoi più stretti collaboratori gerarchicamente superiori al dipendente, di cui uno addetto a funzioni ispettive.

La Cassazione conferma la legittimità dei controlli occulti sulla prestazione lavorativa operati dall’organizzazione gerarchica interna

Carlo Valenti
2021-01-01

Abstract

La Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione dei controlli effettuati dal datore di lavoro sulle prestazioni lavorative tramite i propri collaboratori e sull’obbligo di comunicazione dei nominativi e delle mansioni di questi ex art. 3, l. n. 300/1970, andando a consolidare l’orientamento già affermato in giurisprudenza secondo cui è lecito l’utilizzo di personale interno per verificare, anche occultamente, eventuali mancanze specifiche dei dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.. Nel caso di specie, la Cassazione si è espressa sulla validità di un licenziamento disciplinare formulato per scarsa diligenza e persistente inosservanza degli obblighi contrattuali a un lavoratore con mansioni di portalettere, il quale sosteneva l’illegittimità del recesso non per infondatezza delle motivazioni addotte, bensì in quanto intimato dal datore di lavoro sulla base di prove raccolte in modo occulto e a distanza dai suoi più stretti collaboratori gerarchicamente superiori al dipendente, di cui uno addetto a funzioni ispettive.
2021
Controlli a distanza, controlli occulti, gerarchia interna, controlli sulla prestazione lavorativa, art. 3 Statuto dei Lavoratori, controlli difensivi, adempimento della prestazione lavorativa, buona fede, diligenza
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