Il contributo analizza la fattispecie del licenziamento illegittimo del lavoratore inidoneo, tracciando una linea interpretativa che trova il proprio perno nel coordinamento con il diritto antidiscriminatorio di matrice europea. La riflessione non può che partire da un rilievo: l’art. 18 St. lav., al comma 7, contempla espressamente l’ipotesi di illegittimità del licenziamento per difetto di giustificazione «per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore», prevedendo l’applicazione di una tutela reintegrazione attenuata; diversamente il d.lgs. 23/15, che regola il regime sanzionatorio per i rapporti costituitisi dopo il 6 marzo 2015, non fa alcun riferimento testuale all’inidoneità, disciplinando invece l’ipotesi relativa al difetto di giustificazione «per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore» (così ai sensi dell’art. 2, ultimo comma), per cui dispone l’applicazione di un regime reintegratorio pieno. La tesi che si vuole sostenere in questo contributo è che, a prescindere dalle differenze tra i due corpus normativi, la fattispecie del licenziamento illegittimo del lavoratore inidoneo può comunque seguire una prospettiva di inquadramento comune, derivante dall’incidenza del diritto antidiscriminatorio e dall’inevitabile attrazione che essa può subire al suo interno . L’impatto di tale sistema normativo di matrice europea implica non solo una traduzione della fattispecie secondo la sua specifica grammatica, anzitutto per quanto riguarda l’individuazione dei fatti costitutivi e impeditivi. Implica altresì determinate conseguenze per quanto riguarda il regime di tutela applicabile.

Diritto antidiscriminatorio e illegittimità del licenziamento per inidoneità psico-fisica: (ri)costruzione di una fattispecie

Marco Peruzzi
2020-01-01

Abstract

Il contributo analizza la fattispecie del licenziamento illegittimo del lavoratore inidoneo, tracciando una linea interpretativa che trova il proprio perno nel coordinamento con il diritto antidiscriminatorio di matrice europea. La riflessione non può che partire da un rilievo: l’art. 18 St. lav., al comma 7, contempla espressamente l’ipotesi di illegittimità del licenziamento per difetto di giustificazione «per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore», prevedendo l’applicazione di una tutela reintegrazione attenuata; diversamente il d.lgs. 23/15, che regola il regime sanzionatorio per i rapporti costituitisi dopo il 6 marzo 2015, non fa alcun riferimento testuale all’inidoneità, disciplinando invece l’ipotesi relativa al difetto di giustificazione «per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore» (così ai sensi dell’art. 2, ultimo comma), per cui dispone l’applicazione di un regime reintegratorio pieno. La tesi che si vuole sostenere in questo contributo è che, a prescindere dalle differenze tra i due corpus normativi, la fattispecie del licenziamento illegittimo del lavoratore inidoneo può comunque seguire una prospettiva di inquadramento comune, derivante dall’incidenza del diritto antidiscriminatorio e dall’inevitabile attrazione che essa può subire al suo interno . L’impatto di tale sistema normativo di matrice europea implica non solo una traduzione della fattispecie secondo la sua specifica grammatica, anzitutto per quanto riguarda l’individuazione dei fatti costitutivi e impeditivi. Implica altresì determinate conseguenze per quanto riguarda il regime di tutela applicabile.
2020
disabilità
discriminazione
licenziamento del lavoratore inidoneo
accomodamento ragionevole
reintegrazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1039841
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