Il contributo analizza i possibili spazi applicativi della limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall’art. 2236 c.c. per il professionista chiamato ad affrontare «problemi tecnici di speciale difficoltà», nell’ambito della responsabilità medica per danni subiti da pazienti affetti da Covid-19. Fa da sfondo a questa indagine l’interrogativo circa l’opportunità di introdurre in via legislativa un’apposita normativa speciale della materia.

Il ruolo dell’art. 2236 c.c. nella responsabilità sanitaria per danni da Covid-19

Mirko FACCIOLI
2020-01-01

Abstract

Il contributo analizza i possibili spazi applicativi della limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall’art. 2236 c.c. per il professionista chiamato ad affrontare «problemi tecnici di speciale difficoltà», nell’ambito della responsabilità medica per danni subiti da pazienti affetti da Covid-19. Fa da sfondo a questa indagine l’interrogativo circa l’opportunità di introdurre in via legislativa un’apposita normativa speciale della materia.
2020
Responsabilità medica; Art. 2236 c.c.; danni da Covid-19
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1037080
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