In un classico, se così si può definirlo, scenario alla Tatry, di parallela pendenza avanti a giudici di Stati membri diversi di domande speculari, l’una tesa all’accertamento della responsabilità del convenuto e del conseguente credito risarcitorio in capo all’attore-danneggiato, l’altra, promossa dall’asserito danneggiante, volta a negare ogni responsabilità e ad ottenere l’accertamento della inesistenza del credito risarcitorio vantato dal danneggiato, un elemento di potenziale scompiglio rispetto alla ordinata allocazione della competenza giurisdizionale secondo le norme uniformi del Regolamento Bruxelles I bis potrà essere il seguente: che i giudici rispettivamente aditi traggano la loro competenza esclusiva a decidere la causa, ciascuno da una diversa clausola di proroga della giurisdizione. Alle prese con un simile caso, del resto non infrequente nella prassi, le SS.UU. hanno fatto appello al “principio di prevenzione”, o meno enfaticamente alla regola della prevenienza secca, che è la via indicata dal Reg. 1215/2012 (al considerando n. 22). Il giudice adito per ultimo, quantunque anch’egli prorogato, dovrà, se le cause siano identiche, sospendere il processo pendente avanti a sé e declinare la giurisdizione una volta che il giudice straniero adito per primo abbia dichiarato la propria compe- tenza. Bisognosa di puntualizzazioni ulteriori è tuttavia l’ampiezza del controllo consentito al giudice adito per secondo, onde verificare anzitutto se la domanda pendente avanti a sé possa ricadere anche nel perimetro oggettivo dell’accordo di proroga “confliggente”.

Clausole di proroga della giurisdizione “confliggenti” e domande identiche: opera la disciplina della litispendenza ex art. 29, Reg. 1215/2012

Stella M
2020-01-01

Abstract

In un classico, se così si può definirlo, scenario alla Tatry, di parallela pendenza avanti a giudici di Stati membri diversi di domande speculari, l’una tesa all’accertamento della responsabilità del convenuto e del conseguente credito risarcitorio in capo all’attore-danneggiato, l’altra, promossa dall’asserito danneggiante, volta a negare ogni responsabilità e ad ottenere l’accertamento della inesistenza del credito risarcitorio vantato dal danneggiato, un elemento di potenziale scompiglio rispetto alla ordinata allocazione della competenza giurisdizionale secondo le norme uniformi del Regolamento Bruxelles I bis potrà essere il seguente: che i giudici rispettivamente aditi traggano la loro competenza esclusiva a decidere la causa, ciascuno da una diversa clausola di proroga della giurisdizione. Alle prese con un simile caso, del resto non infrequente nella prassi, le SS.UU. hanno fatto appello al “principio di prevenzione”, o meno enfaticamente alla regola della prevenienza secca, che è la via indicata dal Reg. 1215/2012 (al considerando n. 22). Il giudice adito per ultimo, quantunque anch’egli prorogato, dovrà, se le cause siano identiche, sospendere il processo pendente avanti a sé e declinare la giurisdizione una volta che il giudice straniero adito per primo abbia dichiarato la propria compe- tenza. Bisognosa di puntualizzazioni ulteriori è tuttavia l’ampiezza del controllo consentito al giudice adito per secondo, onde verificare anzitutto se la domanda pendente avanti a sé possa ricadere anche nel perimetro oggettivo dell’accordo di proroga “confliggente”.
2020
Giurisdizione, proroga del foro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1013409
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