Come noto, il legislatore del 2003 ha dettato nuove e specifiche regole in tema di organizzazione interna delle s.p.a., dando particolare rilievo anche a principi in materia di organizzazione dei controlli interni elaborati in ambito aziendalistico ed a regole di buon governo societario.   La riforma del diritto societario, spesso recependo soluzioni già sperimentate nei provvedimenti normativi emanati dalle autorità di settore (Consob e Banca d’Italia), ha considerevolmente ampliato, a livello di diritto comune, il novero dei doveri a contenuto generico e specifico che incombono sugli amministratori. Infatti si è attribuito un diretto fondamento normativo ai doveri di informativa endo-societaria, prefigurando un sistema dei flussi interorganici e, seppure in minor misura, intraorganici fondato, al contempo, su una serie di norme analitiche e di clausole generali. In particolare, il sistema dei flussi informativi endo- societari è incardinato, quanto al profilo statico della loro efficiente ed efficace definizione, sulle due clausole generali della corretta amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti; quanto invece al profilo dinamico, ovvero della loro efficiente ed efficace attuazione, sull’agire in modo informato, concepito dal legislatore come dovere individuale ad esercizio collettivo. Lo scritto in esame costituisce un primo contributo ad uno studio organico e sistematicamente fondato del sistema dell’informativa endosocietaria, con particolare attenzione al ruolo in esso svolto dalle summenzionate clausole generali.   L’esame condotto permette di affermare che informativa endo-societaria costituisce l’oggetto di un dovere a contenuto variabile e dinamico, ma pur tuttavia imperativo in quanto le disposizioni in questione costituiscono uno dei profili che caratterizzano in maggior grado il regime organizzativo del tipo Spa. Pertanto l’autonomia statutaria può contribuire a definire tale profilo organizzativo interno del tipo Spa solo derogando in melius il regime legale, ovvero prevedendo modalità alternative o più stringenti di organizzazione dei flussi informativi e di esercizio dei poteri e doveri di informativa endo-societaria rispetto a quanto previsto dalla legge. Le disposizioni delle Autorità di settore, nonché le fonti autodisciplinari consentono di individuare le tipologie di flussi informativi e le relative modalità di adempimento, distinguendo, in particolare, tra dovere transitivo e dovere riflessivo di informazione. Questo non esonera, però, dalla ricerca della definizione dei limiti intrinseci ai doveri di informazione in ambito endo- societario, cui è dedicata la parte finale dello scritto.

L'informativa endo-societaria nelle società per azioni

MERUZZI, Giovanni
2010-01-01

Abstract

Come noto, il legislatore del 2003 ha dettato nuove e specifiche regole in tema di organizzazione interna delle s.p.a., dando particolare rilievo anche a principi in materia di organizzazione dei controlli interni elaborati in ambito aziendalistico ed a regole di buon governo societario.   La riforma del diritto societario, spesso recependo soluzioni già sperimentate nei provvedimenti normativi emanati dalle autorità di settore (Consob e Banca d’Italia), ha considerevolmente ampliato, a livello di diritto comune, il novero dei doveri a contenuto generico e specifico che incombono sugli amministratori. Infatti si è attribuito un diretto fondamento normativo ai doveri di informativa endo-societaria, prefigurando un sistema dei flussi interorganici e, seppure in minor misura, intraorganici fondato, al contempo, su una serie di norme analitiche e di clausole generali. In particolare, il sistema dei flussi informativi endo- societari è incardinato, quanto al profilo statico della loro efficiente ed efficace definizione, sulle due clausole generali della corretta amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti; quanto invece al profilo dinamico, ovvero della loro efficiente ed efficace attuazione, sull’agire in modo informato, concepito dal legislatore come dovere individuale ad esercizio collettivo. Lo scritto in esame costituisce un primo contributo ad uno studio organico e sistematicamente fondato del sistema dell’informativa endosocietaria, con particolare attenzione al ruolo in esso svolto dalle summenzionate clausole generali.   L’esame condotto permette di affermare che informativa endo-societaria costituisce l’oggetto di un dovere a contenuto variabile e dinamico, ma pur tuttavia imperativo in quanto le disposizioni in questione costituiscono uno dei profili che caratterizzano in maggior grado il regime organizzativo del tipo Spa. Pertanto l’autonomia statutaria può contribuire a definire tale profilo organizzativo interno del tipo Spa solo derogando in melius il regime legale, ovvero prevedendo modalità alternative o più stringenti di organizzazione dei flussi informativi e di esercizio dei poteri e doveri di informativa endo-societaria rispetto a quanto previsto dalla legge. Le disposizioni delle Autorità di settore, nonché le fonti autodisciplinari consentono di individuare le tipologie di flussi informativi e le relative modalità di adempimento, distinguendo, in particolare, tra dovere transitivo e dovere riflessivo di informazione. Questo non esonera, però, dalla ricerca della definizione dei limiti intrinseci ai doveri di informazione in ambito endo- societario, cui è dedicata la parte finale dello scritto.
2010
società per azioni; flussi informativi endosocietari; corretta amministrazione; assetti organizzativi adeguati; dovere di agire in modo informato
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