Con il Parere 1/17 del 30 aprile 2019, la Corte di Giustizia ha dichiarato il nuovo sistema giurisdizionale per la soluzione delle controversie tra investitori e Stati istituito dall’Accordo economico e commerciale globale tra Canada ed UE (c.d. CETA), compatibile con il diritto primario dell’Unione. I quesiti riguardavano tre distinti profili: l’autonomia dell’ordinamento giuridico e l’esclusività della giurisdizione della Corte sull’interpretazione del diritto UE; i principi di parità di trattamento e di effettività del diritto europeo nonché il diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, garan-titi dalla Carta dei diritti fondamentali. Su tali ultimi profili si appunta la critica del presente commento. La limitazione della fruibilità della nuova giurisdizione arbitrale permanente da parte delle sole imprese canadesi destinatarie di misure di di-ritto europeo lesive dell’investimento è stata ritenuta legittima dalla Corte, sulla base della diversa nazionalità dell’investitore. Tale ragionamento prelude tuttavia al rischio di discriminazioni a rovescio. A parità di situazioni, le impre-se europee assoggettate alle medesime misure lesive non saranno egualmente legittimate a ricorrere agli arbitri, ma, preclusa loro tale via, dovranno necessariamente adire gli organi giurisdizionali tradizionali. Sempre sotto la angolatura di una stringente verifica del rispetto dei diritti umani, avulsa dalla finalità di promuovere un trattato a lungo negoziato dalla Commissione UE, anche il vaglio prospettico di conformità del meccanismo arbitrale ai principii di precostituzione, indi-pendenza e soggezione alla legge appare, per serie e ben visibili ragioni, lacunoso e inappagante.

Dalle clausole arbitrali intra-UE al sistema giurisdizionale degli investimenti

A ciampi
2020-01-01

Abstract

Con il Parere 1/17 del 30 aprile 2019, la Corte di Giustizia ha dichiarato il nuovo sistema giurisdizionale per la soluzione delle controversie tra investitori e Stati istituito dall’Accordo economico e commerciale globale tra Canada ed UE (c.d. CETA), compatibile con il diritto primario dell’Unione. I quesiti riguardavano tre distinti profili: l’autonomia dell’ordinamento giuridico e l’esclusività della giurisdizione della Corte sull’interpretazione del diritto UE; i principi di parità di trattamento e di effettività del diritto europeo nonché il diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, garan-titi dalla Carta dei diritti fondamentali. Su tali ultimi profili si appunta la critica del presente commento. La limitazione della fruibilità della nuova giurisdizione arbitrale permanente da parte delle sole imprese canadesi destinatarie di misure di di-ritto europeo lesive dell’investimento è stata ritenuta legittima dalla Corte, sulla base della diversa nazionalità dell’investitore. Tale ragionamento prelude tuttavia al rischio di discriminazioni a rovescio. A parità di situazioni, le impre-se europee assoggettate alle medesime misure lesive non saranno egualmente legittimate a ricorrere agli arbitri, ma, preclusa loro tale via, dovranno necessariamente adire gli organi giurisdizionali tradizionali. Sempre sotto la angolatura di una stringente verifica del rispetto dei diritti umani, avulsa dalla finalità di promuovere un trattato a lungo negoziato dalla Commissione UE, anche il vaglio prospettico di conformità del meccanismo arbitrale ai principii di precostituzione, indi-pendenza e soggezione alla legge appare, per serie e ben visibili ragioni, lacunoso e inappagante.
2020
Arbitrato; investimenti; diritti umani
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1025034
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact